STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI – ATTIVITA’
Art. 1) E' costituita un'Associazione denominata " M1 CLUB ITALIA”.
L’ M1 CLUB ITALIA, potrà essere federato all' Automotoclub Storico
Italiano -A.S.I. e/o ad altre associazioni od enti paritetici con
analogo scopo sociale.
L’M1 CLUB ITALIA ha sede in Roma, ma potrebbe dare vita a nuove sedi
su tutto il territorio nazionale e creare sedi logistico
organizzative anche all’estero.
Art. 2) L’M1 CLUB ITALIA avrà durata fino al 31.12.2100, fatti salvi
nei termini di legge e del presente statuto, sia eventuali proroghe
che lo scioglimento anticipato.
Art. 3) L’M1 CLUB ITALIA non ha finalità di lucro, è apartitico,
apolitico, aconfessionale e, nello svolgimento delle proprie
attività, intende uniformarsi a principi di democraticità della
struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative.
Scopi del M1 CLUB ITALIA sono la promozione e la valorizzazione
storica e culturale della Mazda Mx-5 – Miata Eunos, prodotta dal
1989 al 1998, modello contraddistinto dai fari anteriori a
scomparsa, ovunque esistenti, la loro tutela e salvaguardia, la
promozione dello scambio di informazioni e contatti fra i Soci ed i
collezionisti italiani ed esteri anche mediante incontri, convegni,
raduni, mostre, manifestazioni e gemellaggi in genere. L’M1 CLUB
ITALIA potrà certificare, previo utilizzo di idonei mezzi di
controllo, il reale stato di conservazione del veicolo associato,
così da essere individuato come reale punto di riferimento tra gli
associati per lo scambio e la vendita dei veicoli iscritti
all’Associazione.
L’M1 CLUB ITALIA, previa richiesta dell’Associato, potrà indicare le
lavorazioni necessarie ed i professionisti più idonei a compiere
sulla Mazda Mx-5 M1 tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria
manutenzione, atte a conservare l’integrità ed il perfetto stato
d’uso del veicolo iscritto all’Associazione M1 CLUB ITALIA.
L’Ml CLUB ITALIA, nel rispetto delle norme vigenti in materia, potrà
compiere tutte le operazioni utili per il raggiungimento dei propri
scopi istituzionali; potrà ricevere lasciti e/o donazioni per lo
svolgimento della propria attività statutaria; potrà partecipare ad
altre associazioni od enti con oggetto analogo o, affine al proprio.
L’Ml CLUB ITALIA, nell'ambito dello scopo sociale e, con carattere
di occasionalità, potrà fra l'altro:
a) Promuovere, favorire e sviluppare la conservazione ed il restauro
di veicoli d'epoca;
b) Organizzare raduni, gite sociali o manifestazioni che possano
prevedere la partecipazione, oltre, che dei Soci, anche di equipaggi
associati ad altri Club.
c) Organizzare incontri e convegni aventi come tema il mondo dei
veicoli d'epoca;
d) Partecipare direttamente o, indirettamente, attraverso i propri
associati a tutte quelle iniziative che riguardano i veicoli
storici;
e) Fornire ai propri Soci assistenza ed informazione sulle normative
e sulle Leggi che regolano la conservazione e la circolazione di
veicoli storici.
Potrà, inoltre, sempre con carattere di occasionalità e, comunque,
nel rispetto dello scopo sociale, svolgere marginali attività
commerciali.
Con delibera dell'Assemblea ordinaria l’M1 CLUB ITALIA, potrà
estendere l'attività ad altri settori d'intervento affini a quelli
previsti dall'oggetto sociale e compatibili con le proprie finalità.
Art. 4) Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche, le
Associazioni od Enti che accettino lo Statuto dell’ M1 CLUB ITALIA e
ne condividano gli scopi.
I Soci si distinguono in: FONDATORI, ORDINARI, ONORARI e
SOSTENITORI.
I soci Fondatori dell’M1 CLUB ITALIA parteciperanno sempre alla vita
del Club e non ne potranno essere esclusi per nessuna ragione; agli
stessi spetta il potere di approvazione e di ratifica di quanto
compiuto sia dal Consiglio Direttivo che dall’Assemblea Ordinaria
dei Soci.
Il titolo di Socio Ordinario può essere attribuito dal Consiglio
Direttivo, alle persone fisiche o giuridiche, Associazioni od Enti,
che ne facciano domanda e siano presentati da un Socio Fondatore,
Ordinario, Onorario o Sostenitore. La consegna o l’invio della
tessera è da intendersi quale atto di ammissione da parte
dell’Associazione M1 CLUB ITALIA ed al contempo per l’Associato
quale accettazione di tutte le norme statutarie.
I Soci Ordinari hanno il potere di voto in Assemblea e partecipano
attivamente alla vita del Club. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà
di respingere l’adesione all’Associazione di persone fisiche,
giuridiche, Associazioni od Enti che, a loro insindacabile giudizio,
non posseggano i requisiti di idoneità per aderire all’M1 CLUB
ITALIA.
Il titolo di Socio Onorario può essere attribuito dal Consiglio
Direttivo e/o dal Consiglio dei Soci Fondatori alle persone
giuridiche, Associazioni od Enti che condividano gli scopi dell’ M1
CLUB ITALIA e conferiscano allo stesso particolare prestigio morale;
non hanno potere di voto in Assemblea, possono però partecipare a
raduni, manifestazioni, ecc.
Il titolo di Socio Sostenitore viene attribuito dal Consiglio
Direttivo e/o dal Consiglio dei Soci Fondatori, a loro insindacabile
giudizio, a persone fisiche, giuridiche, Associazioni od Enti che
conferiscano sussidio finanziario di particolare rilevanza all’M1
CLUB ITALIA, non hanno potere di voto in Assemblea, saranno comunque
invitati a partecipare alla vita del Club come ospiti.
Art. 5) Le entrate dell’ M1 CLUB ITALIA sono costituite:
- dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi versati all’ M1 CLUB ITALIA sotto forma di
erogazioni liberali per lo svolgimento dell'attività istituzionale o
di attività specifiche;
- da donazioni, elargizioni di associati benemeriti; da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare il patrimonio.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale annua e
questa potrà essere integrata con quote suppletive.
Il Consiglio potrà anche stabilire che i nuovi associati siano
tenuti al pagamento di una quota di iscrizione oltre alla quota
annua, che comunque non potrà essere superiore a quest'ultima.
Art. 6) La qualità di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) espulsione:
c) morosità.
Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per
iscritto, ed avranno effetto dall'anno solare successivo a quello di
ratifica delle stesse.
Può essere espulso, con delibera del Consiglio Direttivo e/o del
Consiglio dei Soci Fondatori, l’associato che sia ritenuto
responsabile di aver :
- agito con atti contrari ai fini dell’M1 CUB ITALIA;
- compromesso o danneggiato, sia direttamente che indirettamente,
l'immagine dell’ M1 CLUB ITALIA o degli associati.
Può essere escluso per morosità dal Consiglio Direttivo il Socio che
non sia in regola con il versamento delle quote annuali, qualora non
abbia provveduto alla regolarizzazione della posizione entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta scritta inoltratagli.
Art. 7) Tanto i Soci espulsi, gli esclusi e i recedenti non hanno
diritto ad alcun rimborso delle somme versate per le quote sociali,
né alcun diritto sui fondi sociali esistenti.
ORGANI
Art. 8) Gli organi dell’ M1 CLUB ITALIA sono :
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio dei Soci Fondatori
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente
e) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Le spese sostenute
nell'esclusivo interesse dell’ M1 CLUB ITALIA dovranno essere
giustificate. L’Ml CLUB ITALIA, provvederà a versare eventuali quote
ad altre associazioni od enti cui si renda necessaria l'iscrizione
anche a nome dei singoli Soci.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 9) L'Assemblea è l'organo sovrano dell’ M1 CLUB ITALIA ed è
costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote.
L'Assemblea può essere convocata in ogni momento quando:
- lo deliberi il Consiglio Direttivo e/o quello dei Soci Fondatori;
- ne faccia richiesta il Collegio dei Probiviri;
- ne faccia richiesta almeno il 20% degli associati che presentino
un ordine del giorno al Presidente del Consiglio Direttivo presso la
sede dell’M1 CLUB ITALIA.
Dovrà essere comunque convocata almeno una volta ogni anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la discussione e
l'approvazione del rendiconto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e,
in caso di sua assenza, dal Vicepresidente con la presenza del
Segretario o, di un sostituto dello stesso;
Delle riunioni assembleari dovranno essere redatti i verbali firmati
dal Presidente e dal Segretario.
Per la convocazione dell'Assemblea è necessaria comunicazione da
inviarsi presso il
domicilio degli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data
fissata.
Art. 10) L ' Assemblea è valida in prima convocazione quando siano
presenti in proprio o per delega almeno i tre quinti degli associati
e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la
metà più uno degli iscritti.
In seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli
associati presenti e delibera con voto favorevole di almeno la metà
più uno, dei presenti.
Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto.
Art. 11) Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo delega
scritta da altri associati che non siano membri del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri, né dal Segretario.
CONSIGLIO DEI SOCI FONDATORI
Art. 12) Il Consiglio dei Soci Fondatori è formato esclusivamente
dai membri che hanno dato originariamente vita all’Associazione M1
CLUB ITALIA, e pertanto, la loro nomina è ab origine. Il Consiglio
dei Soci Fondatori, coadiuvato dal Consiglio Direttivo è garante che
l’attività svolta dall’Associazione e dagli Associati sia conforme
ai principi ispiratori della nascita dell’M1 CLUB ITALIA.
Lo stesso ha il potere di approvazione e ratifica di quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo dei Soci per tutto quello che
concerne direzione, amministrazione e gestione del Club; ha parere
vincolante e inderogabile nell’ esprimere assenso o diniego ai
nominativi per le candidature degli associati al Consiglio
Direttivo, ha inoltre, la possibilità di convocare autonomamente
l’Assemblea dei Soci.
La delibera è validamente assunta con la maggioranza più uno di
tutti gli aventi diritto.
La carica di Socio Fondatore non è acquisibile se non ab origine,
non perdibile, non cedibile.
Il voto del Socio Fondatore non può essere dato per delega a meno
che la stessa non sia espressamente accettata da i tutti i membri
aventi diritto.
Gli organi del Consiglio dei Soci Fondatori sono: un Presidente, un
Vice Presidente ed un Segretario Generale e durano in carica tre
anni e vengono rinnovati, contestualmente alle cariche del Consiglio
Direttivo dei Soci.
Le tre cariche del Consiglio dei Soci Fondatori, in sede di
elezione, possono essere assunte esclusivamente dai Soci Fondatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13) La direzione, amministrazione e gestione dell’M1 CLUB
ITALIA sono affidate al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea,
previa ratifica ed approvazione del Consiglio dei Soci Fondatori;
Ciascun Socio Ordinario può essere eletto quale membro del Direttivo
Il Consiglio Direttivo, che provvederà a nominare al suo interno il
Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’M1 CLUB
ITALIA, senza limitazioni, ad eccezione di ciò che per legge e
Statuto è espressamente riservato all'Assemblea e degli atti che
comportino trascrizioni nei pubblici registri, esclusi quelli
attinenti a veicoli, per i quali è necessaria la delibera della
Assemblea.
Art. 14) Il Consiglio è composto da sette membri nominati
dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed i membri sono sempre
rieleggibili. Nel caso in cui nel suddetto termine venga a cessare
dalla carica uno dei membri, il Consiglio Direttivo può procedere
per cooptazione alla rinomina di un nuovo Consigliere sempre tra i
Soci Ordinari dell’M1 CLUB ITALIA, previa ratifica ed approvazione
del Consiglio dei Soci Fondatori.
I membri, del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano
in carica fino alla
scadenza del mandato del Consiglio stesso.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o
impedimento, dal Vicepresidente.
Art. 15) Il Consiglio è convocato dal Presidente in tutti i casi in
cui lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richiedano almeno due
Consiglieri od almeno tre del Consiglio dei Soci Fondatori. Per la
sua convocazione occorre la comunicazione scritta da inviarsi a
mezzo lettera, fax, e-mail a tutti i membri almeno (cinque) giorni
prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando, anche
in mancanza delle formalità di cui sopra, siano presenti tutti i
membri del Consiglio stesso.
Affinché il Consiglio Direttivo deliberi validamente è necessaria la
presenza e la conseguente approvazione del Consiglio dei Soci
Fondatori
Art. 16) Le deliberazioni consiliari sono adottate a maggioranza
assoluta e sono valide qualora alle riunioni partecipi la
maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il voto non può essere dato per delega.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 17) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri,
nominati dal Consiglio Direttivo, previa ratifica ed approvazione
del Consiglio dei Soci Fondatori, i quali dirimono le questioni fra
Soci, fra Soci e M1 CLUB ITALIA e qualsiasi controversia o,
divergenza dovesse insorgere nell'interpretazione e
nell'applicazione del presente Statuto, con i criteri di amichevole
compositore.
Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono sempre
rieleggibili.
Art. 18) Il patrimonio dell’M1 CLUB ITALIA è costituito da:
a) lasciti
b) donazioni
c) beni immobili
d) quote degli associati
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede
alla redazione del bilancio consuntivo e del preventivo.
In nessun caso potrà essere distribuito, anche in modo indiretto,
alcun avanzo di gestione, fondo, riserva o capitale durante la vita
dell’M1 CLUB ITALIA, salvo che questa sia imposta dalla legge.
VARIE
Art. 19) In caso di scioglimento, ovvero cessazione dell'attività, i
beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno
devoluti ad altra Associazione o organismo con finalità analoga od
avente fine di pubblica utilità salvo diverso disposto normativo.
Art. 20) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa
riferimento a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa
vigente in materia. |